DA FONTE TRASPORTI
DECRETO 7 febbraio 2007 - CQC - Rilascio della carta
di qualificazione del conducente.
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 7 febbraio 2007
Rilascio della carta di qualificazione del
conducente.
(Pubblicato
nel Suppl. Ordinario n. 96, G.U. n. 80 del
05/04/2007)
IL CAPO DEL
DIPARTIMENTO
per i trasporti terrestri
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla
qualificazione iniziale e formazione periodica dei
conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al
trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il capo II del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286, sull'attuazione della direttiva
2003/59/CE;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286, che rinvia ad un decreto dirigenziale
la fissazione delle modalita' per il rilascio della
carta di qualificazione del conducente ai conducenti
esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale;
Considerata l'esigenza di stabilire un calendario
per il rilascio, senza esame, della carta di
qualificazione del conducente ai soggetti di cui
all'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286, al fine di evitare concentrazioni di
richieste in un ristretto periodo di tempo;
Considerata l'esigenza di stabilire criteri per il
rilascio della carta di qualificazione del
conducente per esame;
Considerata l'esigenza di stabilire criteri per il
rilascio della carta di qualificazione del
conducente ad ogni suo rinnovo di validita';
Decreta:
Art. 1.
Autorita' competente al rilascio della
carta
di qualificazione del conducente
1.
La carta di qualificazione del conducente e'
rilasciata dagli uffici motorizzazione civile del
Ministero dei trasporti.
Art. 2.
Rilascio della carta di qualificazione
del conducente per documentazione
1.
La carta di qualificazione del conducente e'
rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso di
qualificazione iniziale e l'esame di valutazione
delle conoscenze ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, a conducenti
residenti:
a) in Italia, titolari, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, del certificato di
abilitazione professionale di tipo KD;
b) in Italia, titolari, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, della patente di guida
delle categorie C, C+E;
c) in altri Stati appartenenti all'Unione europea o
allo Spazio economico europeo ma dipendenti da
un'impresa di autotrasporto di persone o di cose
avente sede in Italia, titolari, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, della
patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E;
d) in Stati non appartenenti all'Unione europea o
allo Spazio economico europeo ma dipendenti da
un'impresa di autotrasporto di persone o di cose
avente sede in Italia, titolari, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, della
patente di guida equivalenti alle categorie C, C+E,
D e D+E.
2.
La richiesta di rilascio della carta di
qualificazione del conducente, nei casi di cui al
comma 1, e' presentata all'ufficio motorizzazione
civile secondo le seguenti scadenze
(1):
a) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano
con le lettere A, B, C, D, E, F dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
b) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano
con le lettere G, H, I, J, K, L, M dopo tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
c) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano
con le lettere N, O, P, Q, R dopo sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
d) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano
con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z dopo nove mesi
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3.
Non puo' piu' essere richiesta la carta di
qualificazione del conducente ai sensi del presente
articolo, trascorsi tre anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
4.
La validita' delle carte di qualificazione del
conducente rilasciate ai sensi del presente articolo
decorre dal 10 settembre 2008 se abilita al
trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009
se abilita al trasporto di cose.
_______________
(1) Nota Unasca:
concretamente la richiesta sarà possibile
solo dopo la pubblicazione del manuale di procedura
e dalla data di operatività del CED. Pertanto
attendere tali documenti/informazioni che
l'Associazione fornirà appena disponibili.
_______________
Art. 3.
Dati riportati sulla carta di
qualificazione del conducente
1.
Sulla carta di qualificazione del conducente sono
riportati, obbligatoriamente, i seguenti dati,
numerati come segue:
1) cognome del titolare;
2) nome del titolare;
3) data e luogo di nascita del titolare;
4) a) data di rilascio;
b) data di scadenza;
c) denominazione dell'autorita' che ha
rilasciato la carta di qualificazione del
conducente;
5) a) numero della patente di guida posseduta;
b) numero della carta di qualificazione del
conducente;
6) fotografia del titolare;
7) firma del titolare;
9) categorie o sottocategorie di veicoli per i quali
il conducente risponde agli obblighi di
qualificazione iniziale e di formazione periodica;
10) la data di scadenza di validita' della carta di
qualificazione del conducente in corrispondenza
delle categorie o delle sottocategorie.
2.
La data di scadenza da indicare al punto 4.b) del
comma precedente deve essere riferita
all'abilitazione che scade prima, nel caso in cui il
titolare sia in possesso sia dell'abilitazione per
il trasporto di persone che per il trasporto di
cose.
Art. 4.
Tariffe per il rilascio della carta di
qualificazione
del conducente per documentazione
1.
Alla richiesta di rilascio della carta di
qualificazione del conducente senza obbligo di
esami, ai sensi dell'art. 1, ovvero per rinnovo di
validita' o per duplicato per deterioramento, devono
essere allegate le attestazioni di pagamento della
tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della
legge 1° dicembre 1986, n. 870, nonche' le tariffe
di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle
finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento
dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla
carta di qualificazione del conducente).
2.
Alla richiesta di rilascio della carta di
qualificazione del conducente con obbligo di esame,
devono essere allegate le attestazioni di pagamento
della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3
(esami per conducenti di veicoli a motore della
legge 1° dicembre 1986, n. 870), nonche' le tariffe
di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle
finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento
dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla
carta di qualificazione del conducente).
3.
Alla richiesta di rilascio di duplicato della carta
di qualificazione del conducente a seguito di
smarrimento, furto o distruzione deve essere
allegata l'attestazione di pagamento della tariffa
di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1°
dicembre 1986, n. 870.
Art. 5.
Obbligo di duplicazione della carta di
qualificazione
per conducenti
1.
Il conducente ha l'obbligo di richiedere anche il
duplicato della carta di qualificazione del
conducente, qualora posseduta, nel caso presenti
istanza di rilascio di duplicato di patente di
guida.
Art. 6.
Conversione e duplicato della carta di
qualificazione
per conducenti rilasciata da altro Stato dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo
1.
La carta di qualificazione del conducente rilasciata
da uno Stato membro dell'Unione europea o
appartenente allo Spazio economico europeo puo'
essere convertita in equipollente documento italiano
ad un conducente che acquisisce la residenza in
Italia ovvero che lavora alle dipendenze di
un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia.
2.
La carta di qualificazione del conducente rilasciata
da uno Stato membro dell'Unione europea o
appartenente allo Spazio economico europeo puo'
essere duplicata, per smarrimento o furto, in
equipollente documento italiano, ad un conducente
che acquisisce la residenza in Italia ovvero che
lavora alle dipendenze di un'impresa di
autotrasporto avente sede in Italia, previo
accertamento, presso le competenti autorita' dello
Stato di rilascio, che la carta di qualificazione
del conducente da duplicare sia in corso di
validita' e su di essa non gravino provvedimenti
sanzionatori.
Art. 7.
Rinnovo di validita' della carta di
qualificazione per conducenti
1.
La validita' della carta di qualificazione del
conducente e' rinnovata dall'ufficio motorizzazione
civile nel cui ambito territoriale di competenza ha
sede l'autoscuola o l'ente che ha svolto il corso di
cui all'art. 21 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286. Al momento del rinnovo di validita',
detto ufficio rilascia al conducente una nuova carta
di qualificazione del conducente, ritirando quella
scaduta.
2.
Al termine del corso di formazione periodica,
l'autoscuola o l'ente rilasciano al conducente un
attestato di frequenza, conforme al modello previsto
all'allegato 8 e comunicano, tramite il sito
www.ilportaledellautomobilista.it, entro due giorni
lavorativi dalla fine del corso al competente
ufficio motorizzazione civile, l'elenco di coloro
che hanno frequentato il corso. L'ufficio procede,
entro sette giorni lavorativi dalla ricezione
dell'elenco, all'emissione di una carta di
qualificazione del conducente aggiornata. Il
rilascio della nuova carta di qualificazione del
conducente e' subordinato al ritiro della carta di
qualificazione da rinnovare, ovvero alla
presentazione di eventuale denuncia di smarrimento,
furto o distruzione della stessa, nonche' alla
presentazione di una domanda cui sono allegate le
attestazioni di versamento di cui al punto 2 della
tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870,
nonche' le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto
del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992
(assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla
domanda ed alla carta di qualificazione del
conducente.
3.
La validita' della nuova carta decorre dal giorno
successivo a quello di scadenza della precedente nel
caso in cui il conducente ha effettuato il corso
prima della scadenza della carta di qualificazione
da rinnovare. Qualora il corso sia frequentato
successivamente alla scadenza della carta di
qualificazione del conducente, la validita' della
nuova carta decorre dalla data di rilascio
dell'attestato di fine corso.
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DA FONTE TRASPORTI
DECRETO 7 febbraio 2007 - CQC - Enti per la
formazione dei conducenti professionali e programmi
del corso e procedure d'esame per il conseguimento
della carta di qualificazione del conducente
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 7 febbraio 2007
Enti
per la formazione dei conducenti professionali e
programmi del corso e procedure d'esame per il
conseguimento della carta di qualificazione del
conducente.
(Pubblicato
nel Suppl. Ordinario n. 96, G.U. n. 80 del
05/04/2007)
IL
MINISTRO DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la
qualificazione iniziale e la formazione periodica
dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al
trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il capo II del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286, che ha recepito la direttiva
2003/59/CE;
Considerata l'esigenza di stabilire criteri per il
rilascio dell'autorizzazione ai soggetti che
dovranno svolgere i corsi di qualificazione iniziale
e dei corsi di formazione periodica per i conducenti
professionali;
Considerata l'esigenza di dettare norme per
l'organizzazione dei corsi, nonche' di stabilire le
procedure d'esame per il conseguimento della carta
di qualificazione del conducente;
Decreta:
Art. 1.
Enti che svolgono corsi di formazione
iniziale e periodica
1.
I soggetti di cui all'art. 19, comma 3, lettere a) e
b) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e
periodica dei conducenti che effettuano
professionalmente autotrasporto di persone e di cose
su veicoli per la cui guida e' richiesta la patente
delle categorie C, C+E, D e D+E, sulla base dei
criteri stabiliti nei successivi articoli.
Art. 2.
Criteri per lo svolgimento dei corsi di
formazione
iniziale e periodica da parte delle autoscuole
1.
Possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e
periodica di cui agli articoli 19 e 20 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, previo
rilascio di apposito nulla osta, le autoscuole di
cui all'art. 335, comma 10, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, ed i centri di istruzione automobilistica
costituiti da consorzi di autoscuole che svolgono
corsi di teoria e di guida per il conseguimento di
tutte le patenti, che dimostrino di avvalersi delle
seguenti figure professionali:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione,
che abbia svolto attivita', negli ultimi cinque
anni, per almeno tre anni;
b) istruttore di guida, in possesso di tutte le
categorie di patente di guida, munito di
abilitazione, che abbia svolto attivita', negli
ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
c) medico specialista in medicina sociale,
medicina legale o medicina del lavoro;
d) esperto in materia di organizzazione
aziendale con particolare riguardo alle imprese di
autotrasporto che abbia maturato almeno tre anni di
esperienza in un'impresa di autotrasporto negli
ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi
specifici sull'attivita' giuridica-amministrativa
dell'autotrasporto. Sono equiparati all'esperto di
organizzazione aziendale:
d1) gli insegnanti di teoria di cui al punto
a) che abbiano conseguito l'attestato di idoneita'
per l'accesso alla professione sia per
l'autotrasporto di persone che di cose;
d2) soggetti che hanno svolto, per almeno
tre anni negli ultimi cinque anni, attivita' di
docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi
all'attivita' di autotrasporto.
2.
Per svolgere i corsi di cui al comma 1, le
autoscuole richiedono il nulla osta, al SIIT
trasporti competente per territorio, utilizzando lo
schema di domanda di cui all'allegato 1. Il SIIT,
verificata la sussistenza dei requisiti richiesti
ed, in particolare, l'elenco dei docenti ed i
relativi curricula, rilascia all'autoscuola o al
centro di istruzione automobilistica il nulla osta
all'avvio dei corsi. Eventuali modifiche del
personale docente, della sede o delle attrezzature
deve essere comunicata al SIIT competente per
l'aggiornamento del nulla osta.
3.
L'autoscuola o il centro di istruzione
automobilistica comunica al SIIT territorialmente
competente, tre giorni prima dell'avvio di ogni
corso l'elenco degli allievi ed il calendario delle
lezioni, al fine di rendere possibili i controlli di
cui all'art. 12.
4.
Al centro di istruzione automobilistica confluiscono
solo gli allievi iscritti presso le autoscuole
aderenti al consorzio che ha formato il centro
stesso. Non e' consentito iscrivere allievi
direttamente al centro di istruzione
automobilistica.
Art. 3.
Criteri per lo svolgimento dei corsi di
formazione
iniziale e periodica da parte di soggetti diversi
dalle autoscuole
1.
Possono svolgere i corsi di formazione iniziale e
periodica, previa autorizzazione, enti che hanno
maturato, anche direttamente all'interno delle
associazioni di categoria, almeno tre anni di
esperienza nel settore della formazione in materia
di autotrasporto e funzionalmente collegati a:
a) associazioni di categoria dell'autotrasporto
di cose membri del Comitato centrale per l'albo
nazionale degli autotrasportatori;
b) associazioni di categoria dell'autotrasporto
di persone firmatarie di contratto collettivo
nazionale di lavoro di settore;
c) federazioni, confederazioni, nonche'
articolazioni territoriali delle associazioni di cui
alle lettere a) e b).
2.
Limitatamente alla formazione periodica, possono
svolgere corsi anche aziende esercenti servizi
automobilistici per il trasporto pubblico di persone
di interesse nazionale, regionale o locale aventi un
numero di ad-detti alla guida non inferiore a
ottanta unita'.
3.
L'autorizzazione puo' essere rilasciata sia per
l'effettuazione di corsi per la carta di
qualificazione del conducente relativa al trasporto
di cose, sia per la carta di qualificazione del
conducente relativa al trasporto di persone.
L'autorizzazione puo' essere rilasciata
limitatamente allo svolgimento della parte teorica
del programma, ovvero, per lo svolgimento sia della
parte teorica che della parte pratica del programma.
4.
La richiesta di autorizzazione e' inoltrata alla
Direzione generale per la motorizzazione secondo lo
schema di domanda di cui all'allegato 2.
5.
L'ente deve dimostrare di avvalersi delle seguenti
figure professionali:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione,
che abbia svolto attivita', negli ultimi cinque
anni, per almeno tre anni;
b) istruttore di guida, in possesso di tutte le
categorie di patente di guida, munito di
abilitazione, che abbia svolto attivita', negli
ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
c) medico specialista in medicina sociale,
medicina legale o medicina del lavoro;
d) esperto in materia di organizzazione
aziendale con particolare riguardo alle imprese di
autotrasporto che abbia maturato almeno tre anni di
esperienza in un'impresa di autotrasporto negli
ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi
specifici sull'attivita' giuridica-amministrativa
dell'autotrasporto. Sono equiparati all'esperto di
organizzazione aziendale:
d1) gli insegnanti di teoria di cui al punto
a) che abbiano conseguito l'attestato di idoneita'
per l'accesso alla professione sia per
l'autotrasporto di persone che di cose;
d2) soggetti che hanno svolto, per almeno
tre anni negli ultimi cinque anni, attivita' di
docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi
all'attivita' di autotrasporto.
6.
Gli enti che svolgono esclusivamente corsi teorici
non hanno l'obbligo di avvalersi anche di un
istruttore di guida. I corsi si svolgono
esclusivamente presso le sedi autorizzate.
7.
L'ente comunica al SIIT trasporti territorialmente
competente, tre giorni prima dell'avvio di ogni
corso, l'elenco degli allievi ed il calendario delle
lezioni, al fine di rendere possibili i controlli di
cui all'art. 12.
Art. 4.
Locali ed attrezzature
1.
I soggetti di cui agli articoli 2 e 3, devono
altresi' dimostrare di avere la disponibilita':
a) di un'aula di almeno mq 25 di superficie e
comunque tale che per ogni allievo siano disponibili
almeno mq 1,50; dotata almeno di una cattedra od un
tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli
allievi in proporzione alla disponibilita' di
superficie dell'aula. L'altezza minima dei locali e'
quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel
comune in cui sono ubicati i locali;
b) di servizi igienici composti da bagno
illuminato e areato.
2.
Il materiale didattico per le lezioni teoriche deve
essere costituito almeno da:
a) una serie di cartelli murali (di formato di
almeno cm 70x 100) con le segnalazioni stradali:
segnaletica verticale, segnaletica orizzontale,
segnaletica luminosa;
b) un quadro elettrico con impianto di
illuminazione degli autoveicoli;
c) cartelli murali (di formato di almeno cm 70x
100) raffiguranti i dispositivi per ridurre
l'inquinamento atmosferico;
d) cartelli murali (di formato di almeno cm 70x
100) raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
e) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto
di merci pericolose e carichi sporgenti;
f) una serie di tavole raffiguranti i principali
organi del motore, gli impianti di raffreddamento,
di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la
pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le
sospensioni, la struttura della carrozzeria degli
autoveicoli;
g) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche
in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato,
dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di
raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e
freni idraulici; le sospensioni, una ruota con
pneumatico sezionato, una pompa di iniezione
sezionata;
h) una serie di cartelli murali (di formato di
almeno cm 70x 100) raffiguranti il motore diesel,
l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo,
l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti
dei veicoli industriali;
i) una serie di cartelli murali (di formato di
almeno cm 70x 100) raffiguranti gli organi di traino
dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli
organi di frenatura dei rimorchi, la diversa
classificazione di detti veicoli;
l) elementi frenanti sia per il freno misto che
per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli
elementi di frenatura del rimorchio;
m) pannelli con fasce di ingombro.
3.
Il materiale didattico di cui al comma 2, puo'
essere sostituito con supporti audiovisivi o
multimediali.
4.
I soggetti di cui all'art. 2 devono disporre dei
seguenti veicoli, muniti di doppi comandi, in
proprieta' o in leasing:
a) un autocarro con massa limite pari o
superiore a 12.000 chilogrammi, lunghezza pari o
superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a
2,40 metri capace di sviluppare una velocita' di
almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di
un cambio dotato di almeno otto rapporti per la
marcia avanti, nonche' del cronotachigrafo; lo
spazio di carico del rimorchio deve consistere in un
cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari
a quelle del trattore deve essere presentato con un
minimo di 10.000 chilogrammi di massa totale
effettiva;
b) un autoarticolato o un autocarro di cui alla
lettera a) combinato ad un rimorchio di lunghezza
pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa
limite deve essere pari o superiore a 20.000 chili,
la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14
metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri,
i veicoli devono essere capaci di sviluppare una
velocita' di almeno 80 km/h e devono disporre di
ABS, di un cambio dotato di almeno otto rapporti per
la marcia avanti, nonche' del cronotachigrafo; lo
spazio di carico del rimorchio deve consistere in un
cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari
a quelle del trattore presentato con un minimo di
15.000 chilogrammi di massa totale effettiva;
c) un autobus di lunghezza pari o superiore a 10
metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e
capace di sviluppare una velocita' di almeno 80
km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato
del cronotachigrafo;
d) un autobus avente almeno le caratteristiche
di cui al punto c), combinato ad un rimorchio con
massa limite pari o superiore a 1.250 chilogrammi,
di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace
di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; lo
spazio di carico del rimorchio deve consistere in un
cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2
metri presentato con un minimo di 800 chilogrammi di
massa totale effettiva.
5.
Gli enti di cui all'art. 3 devono disporre dei
veicoli di cui al comma 4, lettere a) e b), muniti
di doppi comandi, quando effettuano la formazione
sia teorica che pratica per il conseguimento della
carta di qualificazione per il trasporto di cose,
ovvero devono disporre dei veicoli di cui al comma
4, lettere c) e d), muniti di doppi comandi, quando
effettuano la formazione sia teorica che pratica per
il conseguimento della carta di qualificazione per
il trasporto di persone.
Art. 5.
Finalita' dei corsi
1.
Nello svolgimento dei corsi di formazione iniziale e
periodica, i docenti avranno cura di trattare i
diversi argomenti con riferimento alla tipologia del
settore interessato in cui gli allievi presteranno
la loro attivita'. I docenti avranno altresi' cura
di richiamare l'attenzione degli allievi sulla
necessita' di una guida che, nell'assicurare il
rispetto delle regole, garantisca la tutela della
vita umana, nonche' valorizzi l'attivita'
dell'impresa presso cui operano.
Art. 6.
Programma dei corsi di formazione iniziale
1.
Il corso ha durata di 280 ore, suddivise in 260 ore
di lezioni teoriche e 20 di lezioni pratiche alla
guida di un veicolo per la cui guida occorre la
patente delle categorie C ovvero C+E se si intende
conseguire la carta di qualificazione del conducente
per il trasporto di cose, ovvero su un veicolo per
la cui guida e' necessaria la patente delle
categorie D ovvero D+E se si intende conseguire la
carta di qualificazione del conducente per il
trasporto di persone.
Nell'ambito delle ore di lezioni di pratica, 10 ore
possono essere svolte anche in area privata, su
veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la
supervisione di un dipendente di un'impresa di
autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni
di esperienza in qualita' di conducente.
2.
Il programma del corso teorico e' il seguente:
a) per i titolari di patente di guida delle
categorie C, C+E, D e D+E:
MOD.1) forze agenti sui veicoli in movimento,
uso dei rapporti del cambio di velocita' in funzione
del carico del veicolo e delle caratteristiche
stradali. Calibrazione dei movimenti longitudinali e
trasversali, ripartizione della rete stradale,
posizionamento sul fondo stradale, fluidita' della
frenata, dinamica dello sbalzo (docente: insegnante
di teoria) - (15 ore);
MOD.2) peculiarita' del circuito di frenatura
oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e
rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore,
ricerca del miglior compromesso fra velocita' e
rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del
veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e
frenatura in discesa, condotta in caso di avaria
(docente: insegnante di teoria) - (10 ore);
MOD.3) curve di coppia, di potenza e di consumo
specifico del motore, zona di uso ottimale del
contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di
trasmissione. Ottimizzazione del consumo di
carburante (docente: insegnante di teoria) - (10
ore);
MOD.4) durata massima della prestazione
lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e
conseguenze delle norme in materia sociale nel
settore dei trasporti su strada; sanzioni per
omissione di uso, uso illecito o manomissione del
cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale
dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente
in materia di qualificazione iniziale e formazione
permanente (docente esperto in materia di
organizzazione aziendale con particolare riguardo
alle imprese di autotrasporto) - (30 ore);
MOD.5) tipologia degli infortuni sul lavoro nel
settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti
stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus
coinvolti, perdite in termini umani e danni
materiali ed economici (docente: medico specialista
in medicina sociale, medicina legale o medicina del
lavoro) - (20 ore);
MOD.6) prevenzione della criminalita' e del
traffico di clandestini. Informazioni generali,
implicazioni per i conducenti, misure preventive,
promemoria verifiche, normativa in materia di
responsabilita' degli autotrasportatori (docente
esperto in materia di organizzazione aziendale con
particolare riguardo alle imprese di autotrasporto)
- (20 ore);
MOD.7) capacita' di prevenire i rischi fisici:
principi di ergonomia: movimenti e posture a
rischio, condizione fisica, esercizi di
mantenimento, protezione individuale (docente:
medico specialista in medicina sociale, medicina
legale o medicina del lavoro) - (15 ore);
MOD.8) consapevolezza dell'importanza
dell'idoneita' fisica e mentale: principi di
un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti
dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che
inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed
effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo
fondamentale del ciclo di base attivita'
lavorativa/riposo (docente: medico specialista in
medicina sociale, medicina legale o medicina del
lavoro) - (20 ore);
MOD.9) capacita' di valutare le situazioni
d'emergenza: condotta in situazione di emergenza:
valutare la situazione, evitare di aggravare
l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza
e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di
incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo
pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la
sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di
aggressione; principi di base per la compilazione
del verbale di incidente (docente: medico
specialista in medicina sociale, medicina legale o
medicina del lavoro) - (20 ore);
MOD.10) capacita' di comportarsi in modo da
valorizzare l'immagine dell'azienda: condotta del
conducente e immagine aziendale: importanza della
qualita' della prestazione del conducente per
l'impresa, pluralita' dei ruoli e degli
interlocutori del conducente, manutenzione del
veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze
delle vertenze sul piano commerciale e finanziario
(docente: esperto in materia di organizzazione
aziendale con particolare riguardo alle imprese di
autotrasporto) - (30 ore);
b) per i candidati al conseguimento della carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di
cose:
b.1) calcolo del carico utile di un veicolo
o di un complesso di veicoli, calcolo del volume
totale, ripartizione del carico, conseguenze del
sovraccarico assiale, stabilita' del veicolo e
baricentro, tipi di imballaggio e supporto del
carico. Principali categorie di merci bisognose di
stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio,
uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei
dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di
movimentazione, montaggio e smontaggio delle
coperture telate (docente: insegnante di teoria) -
(20 ore);
b.2) licenze per l'esercizio dell'attivita',
obblighi previsti dai contratti standard per il
trasporto di merci, redazione dei documenti che
costituiscono il contratto di trasporto,
autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi
previsti dalla convenzione relativa al contratto di
trasporto internazionale di merci su strada (CMR),
redazione della lettera di vettura internazionale,
attraversamento delle frontiere, commissionari di
trasporto, documenti particolari di accompagnamento
delle merci (docente: esperto in materia di
organizzazione aziendale con particolare riguardo
alle imprese di autotrasporto) - (30 ore);
b.3) conoscenza del contesto economico
dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione
del mercato: l'autotrasporto rispetto agli altri
modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri),
diverse attivita' connesse all'autotrasporto
(trasporti per conto terzi, in conto proprio,
attivita' ausiliare di trasporto), organizzazione
dei principali tipi di impresa di trasporti o di
attivita' ausiliare di trasporto, diversi trasporti
specializzati (trasporti su strada con autocisterna,
a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del
settore (diversificazione dell'offerta,
strada-ferrovia, subappalto, ecc.), (docente:
esperto in materia di organizzazione aziendale con
particolare riguardo alle imprese di autotrasporto)
- (20 ore);
c) per i candidati al conseguimento della carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di
persone:
c.1) uso d'infrastrutture specifiche (aree
di fermata, autostazioni, corsie riservate),
gestione delle situazioni di conflitto fra la guida
in sicurezza e le altre funzioni del conducente,
interazione con i passeggeri (docente: insegnante di
teoria) - (25 ore);
c.2) trasporto di gruppi specifici di
persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus,
cinture di sicurezza, carico del veicolo, trasporto
di persone in piedi (docente: insegnante di teoria)
- (15 ore);
c.3) conoscenza del contesto economico
dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione
del mercato: l'autotrasporto di persone rispetto
alle varie modalita' di trasporto di persone
(ferrovia, autovetture private), diverse attivita'
connesse all'autotrasporto di persone,
attraversamento delle frontiere (trasporto
internazionale), organizzazione dei principali tipi
di impresa di autotrasporto di persone,
documentazione relativa ai diversi tipi di trasporto
nazionale ed internazionale (docente: esperto in
materia di organizzazione aziendale con particolare
riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30 ore).
3.
Il programma del corso pratico e' il seguente:
a) per i titolari di patente di guida delle
categorie C, C+E, D e D+E:
a.1) guida in autostrada;
a.2) guida notturna;
a.3) uso degli attrezzi per interventi di
piccola manutenzione ordinaria;
a.4) sostituzione pneumatico;
a.5) montaggio catene da neve;
a.6) uso del cronotachigrafo;
a.7) manovre di precisione: slalom,
retromarcia in un passaggio stretto;
a.8) manovre di emergenza (frenata
differenziata, frenata con evitamento ostacolo,
ecc.);
b) per i candidati al conseguimento della carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di
cose:
b.1) esercizi di sistemazione del carico e
posizionamento in sicurezza del veicolo per il
carico e scarico della merce;
b.2) perfezionamento nell'uso del cambio di
velocita';
b.3) perfezionamento nell'uso dei sistemi di
rallentamento ausiliari (freno motore e/o
rallentatore);
b.4) uso degli estintori;
c) per i candidati al conseguimento della carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di
persone:
c.1) uso degli estintori, sperimentazione
del funzionamento dei sistemi di emergenza (uscite
di sicurezza, stacca batterie, ecc.);
c.2) sistemazione dei bagagli e verifica
delle variazioni di assetto del veicolo;
c.3) manovre particolari (posizionamento in
sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei
bagagli);
c.4) perfezionamento nell'uso dei sistemi di
rallentamento ausiliari (freno motore e/o
rallentatore);
c.5) esercizi per il perfezionamento di una
guida confortevole per i passeggeri.
4.
Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo,
ventotto ore di assenza, di cui non piu' di dieci
ore relativamente agli argomenti di cui al comma 2,
lettere b) e c). L'allievo assente per un numero di
ore superiore a ventotto ed inferiore a
cinquantasei, per accedere all'esame, deve
dimostrare di aver recuperato tutte le lezioni entro
un mese dalla fine del corso ordinario. L'allievo
assente per un numero di ore superiore a
cinquantasei ripete l'intero corso per poter essere
ammesso all'esame. E' obbligatoria la frequenza alle
20 ore di esercitazioni di guida. Eventuali assenze
alle lezioni di guida devono essere recuperate entro
un mese dalla fine del corso ordinario.
Art. 7.
Svolgimento dei corsi di formazione iniziale
1.
I corsi di formazione iniziale sono svolti presso le
sedi autorizzate dei soggetti di cui agli articoli 2
e 3. Le lezioni giornaliere devono avere durata non
inferiore a quattro ore e non superiore ad otto ore.
Le lezioni teoriche si svolgono nei giorni feriali,
dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8 alle ore 20 ed
il sabato dalle ore 8 alle ore 14. Le lezioni
pratiche si svolgono dal lunedi' al venerdi' dalle
ore 8 alle ore 22 ed il sabato dalle ore 8 alle ore
14.
2.
Non e' consentito frequentare due o piu' corsi
contemporaneamente. Ogni corso puo' essere
frequentato, al massimo, da venticinque
partecipanti.
3.
I titolari della carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose che intendono
estenderla anche al trasporto di persone frequentano
il programma relativo agli argomenti di cui all'art.
6, com-ma 2, lettera c).
4.
I titolari della carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone che intendono
estenderla anche al trasporto di cose frequentano il
programma relativo agli argomenti di cui all'art. 6,
com-ma 2, lettera b).
5.
I titolari di attestato di idoneita' professionale
all'accesso della professione che intendono
conseguire la carta di qualificazione del conducente
relativa al medesimo settore frequentano il
programma relativo agli argomenti di cui all'art. 6,
comma 2, lettera a) ed effettuano le lezioni
pratiche.
6.
Gli allievi che frequentano i corsi di formazione
iniziale devono essere iscritti nel «registro delle
iscrizioni» conforme al modello previsto
all'allegato 3. La presenza degli allievi alle
lezioni e' attestata dal «registro di frequenza»
(conforme al modello previsto all'allegato 4). Sul
«registro di frequenza» e' annotata, oltre alla
presenza, la data e l'argomento della lezione ed il
nominativo del docente. L'assenza di un partecipante
e' annotata sul registro entro quindici minuti
dall'inizio della lezione. I registri sono numerati,
hanno le pagine numerate consecutivamente, sono
preventivamente vidimati dall'ufficio motorizzazione
civile competente per territorio e devono essere
conservati per almeno cinque anni.
7.
Al termine del corso l'autoscuola o l'ente
rilasciano, all'allievo, un attestato di frequenza
conforme al modello previsto all'allegato 5.
Art. 8.
Corsi di qualificazione iniziale frequentati da
conducenti
residenti in Stati non appartenenti all'Unione
europea
o allo Spazio economico europeo
1.
I conducenti residenti in Stati non appartenenti
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo,
che prestano la propria attivita' alle dipendenze di
un'impresa di autotrasporto di persone o di cose
stabilita in Italia, sono ammessi a frequentare i
corsi di qualificazione iniziale previa esibizione
del permesso di soggiorno in corso di validita'.
Art. 9.
Esame per il conseguimento della carta di
qualificazione
del conducente
1.
L'esame di cui all'art. 19, comma 1, del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, consiste in
due prove svolte tramite questionario. Il candidato
risponde ai quesiti barrando la lettera «V» o «F» a
seconda che considerino quella proposizione vera o
falsa.
La prima prova attiene agli argomenti di cui
all'art. 6, comma 2, lettera a).
Il candidato deve rispondere, entro centoventi
minuti, a sessanta quesiti. La prova si intende
superata se il numero di risposte errate e', al
massimo, di sei. La seconda prova attiene agli
argomenti di cui all'art. 6, comma 2, lettere b) o
c), secondo il tipo di abilitazione che il candidato
intende conseguire.
Il candidato risponde, entro centoventi minuti, a
sessanta quesiti.
La prova si intende superata se il numero di
risposte errate e', al massimo, di sei.
2.
I titolari della carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone che intendono
estenderla anche al trasporto di cose sostengono
l'esame tramite un questionario con sessanta
quesiti, relative agli argomenti di cui all'art. 6,
comma 2, lettera b). La prova ha durata di
centoventi minuti e si intende superata se il numero
di risposte errate e', al massimo, di sei.
3.
I titolari della carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose che intendono
estenderla anche al trasporto di persone sostengono
l'esame tramite un questionario con sessanta
quesiti, relative agli argomenti di cui all'art. 6,
comma 2, lettera c). La prova ha durata di
centoventi minuti e si intende superata se il numero
di risposte errate e', al massimo, di sei.
4.
L'esame dei candidati al conseguimento della carta
di qualificazione del conducente, gia' in possesso
di attestato di idoneita' professionale per
l'accesso alla professione, relativa al medesimo
settore, consiste in una prova svolta tramite
questionario comprendente sessanta quesiti ed
attiene agli argomenti di cui al punto a), del comma
2, dell'art. 6. La prova ha durata di centoventi
minuti e si intende superata se il numero di
risposte errate e', al massimo, di sei.
5.
Al candidato che ha superato l'esame e' rilasciata
la relativa carta di qualificazione del conducente.
6.
Gli esami sono svolti da funzionari del Dipartimento
dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti,
appartenenti all'area C, ovvero all'area
dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il
conseguimento delle patenti di guida.
7.
L'esame e' svolto presso un ufficio motorizzazione
civile.
8.
L'esame deve essere svolto entro un anno dalla fine
del corso, trascorsi i quali, il candidato dovra'
frequentare un nuovo corso per essere ammesso
all'esame.
9.
Nel caso di esito negativo dell'esame di
abilitazione, il candidato non puo' sostenere un
nuovo esame prima che siano trascorsi almeno un mese
dalla data del precedente esame.
10.
I candidati cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea esibiscono, al momento
dell'esame, pena la non ammissione all'esame stesso,
il permesso di soggiorno in corso di validita',
ovvero la ricevuta della richiesta di rinnovo del
permesso di soggiorno.
Art. 10.
Questionari d'esame
1.
I quesiti sono contenuti in un database predisposto
dalla Direzione generale per la motorizzazione del
Ministero dei trasporti, e sono combinati secondo un
metodo di casualita'.
2.
La Direzione generale per la motorizzazione puo',
altresi', predisporre procedure informatizzate
d'esame, fermi restando i criteri stabiliti all'art.
9.
Art. 11.
Corsi di formazione periodica
1.
I corsi di formazione periodica di cui all'art. 20
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
sono svolti dalle autoscuole e dagli enti ai sensi
dell'art. 3.
2.
Il programma del corso di formazione periodica e'
solo teorico ed e' suddiviso nei seguenti moduli,
ognuno di 7 ore:
a) programma comune:
a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo
e condotta di guida (docente: insegnante di teoria);
a.2) conoscenza delle norme di comportamento
e responsabilita' del conducente (docente:
insegnante di teoria);
a.3) conoscenza dei rischi professionali.
Condizioni psicofisiche dei conducenti (docente:
medico specialista in medicina sociale, medicina
legale o medicina del lavoro;
b) programma per i titolari della carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di
cose:
b.1) carico e scarico delle merci e compiti
del conducente (docente: esperto in materia di
organizzazione aziendale con particolare riguardo
alle imprese di autotrasporto);
b.2) disposizioni normative sul trasporto di
cose (docente: esperto in materia di organizzazione
aziendale con particolare riguardo alle imprese di
autotrasporto);
c) programma per i titolari della carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di
persone:
c.1) compiti del conducente nei confronti
dell'azienda e dei passeggeri (docente: esperto in
materia di organizzazione aziendale con particolare
riguardo alle imprese di autotrasporto);
c.2) disposizioni normative sul trasporto di
persone (docente: esperto in materia di
organizzazione aziendale con particolare riguardo
alle imprese di autotrasporto).
3.
Il corso di formazione periodica puo' essere
effettuato a partire dai sei mesi antecedenti la
data di scadenza di validita' della carta di
qualificazione del conducente; nel caso la carta sia
scaduta da meno di due anni, il rinnovo si effettua
frequentando esclusivamente il corso di formazione
periodica. Il titolare della carta di qualificazione
del conducente scaduta da oltre due anni procede al
suo rinnovo frequentando un corso di formazione
periodica e sostenendo le prove d'esame di cui
all'art. 9, comma 1.
4.
Tutti coloro che frequentano i corsi di formazione
periodica sono iscritti in un apposito «registro
delle iscrizioni» conforme al modello previsto
all'allegato 6, preventivamente vidimato
dall'ufficio motorizzazione civile.
5.
Durante i corsi di formazione periodica sono
ammesse, al massimo, tre ore di assenza.
6.
Il corso si svolge, presso le sedi autorizzate, alla
presenza di un docente, ovvero utilizzando sistemi
multimediali, il cui contenuto di conformita' ai
programmi e' attestato dal responsabile del corso.
Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning. La
presenza degli allievi alle lezioni e' attestata dal
registro di frequenza (conforme all'allegato 7), sul
quale l'allievo appone la firma in entrata ed in
uscita. L'assenza e' annotata sul registro entro
quindici minuti dall'orario di inizio delle lezioni.
I registri hanno le pagine numerate
consecutivamente, sono preventivamente vidimati
dall'ufficio motorizzazione civile e devono essere
conservati per almeno cinque anni.
7.
La carta di qualificazione del conducente valida sia
per il trasporto di merci che per il trasporto di
passeggeri e' rinnovata previa frequenza di un corso
cumulativo di quarantanove ore.
Art. 12.
Sospensione e revoca del nulla osta o
dell'autorizzazione
a svolgere corsi di formazione iniziale e periodica
1.
Gli uffici motorizzazione civile e gli organi di
Polizia, su richiesta degli uffici motorizzazione
civile effettuano visite ispettive al fine di
verificare la sussistenza dei requisiti previsti nel
presente decreto, nonche' la regolarita' dei corsi.
In occasione delle visite ispettive viene redatto un
verbale in cui si evidenziano le irregolarita'
riscontrate. Esse sono contestate immediatamente al
legale rappresentante dell'autoscuola, del centro di
istruzione automobilistica o dell'ente.
2.
Qualora siano riscontrate irregolarita' dei corsi,
l'ufficio motorizzazione civile invia documentata
relazione al SIIT competente, ovvero alla Direzione
generale per la motorizzazione che, previa diffida,
adottano la sospensione da quindici giorni a tre
mesi rispettivamente del nulla osta ovvero
dell'autorizzazione.
3.
Accertata la responsabilita' dell'allievo, l'ufficio
motorizzazione civile dispone la cancellazione
dell'allievo dal registro di iscrizione.
4.
Accertata la mancanza di uno o piu' requisiti
necessari per ottenere il nulla osta nel caso dei
soggetti di cui all'art. 2, ovvero l'autorizzazione,
nel caso dei soggetti di cui all'art. 3, l'ufficio
motorizzazione civile emana atto di diffida per
l'eliminazione, entro il termine di sette giorni,
delle irregolarita' accertate. Nel caso di
inottemperanza alla diffida, l'ufficio
motorizzazione civile invia documentata relazione al
SIIT competente, ovvero alla Direzione generale per
la motorizzazione che adottano, la sospensione da
quindici giorni a tre mesi rispettivamente del nulla
osta ovvero dell'autorizzazione.
5.
Qualora le autoscuole o gli enti siano incorsi piu'
volte nelle sanzioni di cui ai commi 2 e 4, il SIIT
competente o la Direzione generale per la
motorizzazione adottano, previa diffida, la revoca
rispettivamente del nulla osta o dell'autorizzazione
ad effettuare i corsi.
Art. 13.
Disposizioni transitorie
1.
Fino alla completa predisposizione dei questionari
d'esame, di cui all'art. 9, l'esame si svolge con il
metodo orale. Detto esame e' svolto congiuntamente
da due funzionari del Dipartimento dei trasporti
terrestri del Ministero dei trasporti appartenenti
all'area C, ovvero all'area dirigenziale, abilitati
a svolgere gli esami per il conseguimento delle
patenti di guida. Almeno uno dei due esaminatori
deve appartenere all'area tecnica.
Il
presente decreto, unitamente agli allegati, che ne
formano parte integrante, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
Roma, 7 febbraio 2007
Il
Ministro: Bianchi